Il percorso è già avviato. Nelle ultime ore, emendamenti trasversali — firmati da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Partito Democratico — sono stati depositati in commissione Finanze al Senato con un obiettivo preciso: estendere al settore TLC le stesse restrizioni che il decreto Bollette ha introdotto per luce e gas, con entrata in vigore fissata al 19 giugno 2026.
Il DL Bollette: cosa prevede già oggi per energia
Prima di capire cosa cambierà per gli operatori telefonici, vale la pena fissare cosa è già legge. Il D.L. n. 21/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile, ha riscritto le regole del teleselling energetico modificando l’articolo 51 del Codice del Consumo. Il principio centrale è semplice: senza consenso esplicito del consumatore, nessuna chiamata commerciale è consentita.
Le aziende di luce e gas potranno contattare solo due categorie di utenti: chi ha fatto una richiesta diretta attraverso i loro canali ufficiali, oppure chi è già cliente e ha espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. In tutti gli altri casi, il silenzio vale come rifiuto.
La norma non si ferma al divieto. I contratti conclusi violando queste regole sono automaticamente nulli — non contestabili, non sanzionabili in via ordinaria, ma privi di qualsiasi effetto legale. E l’onere della prova si capovolge: non sarà più il consumatore a dover dimostrare di non aver acconsentito, ma l’azienda a dover documentare che il consenso c’era. È un cambio di paradigma che colpisce il cuore economico del sistema: il telemarketing aggressivo ha funzionato perché, al netto dei casi limite, restava conveniente. Con la nullità automatica, ogni contratto “strappato” con metodi non conformi diventa un costo, non un guadagno.
A completare il quadro, le società dovranno usare numeri telefonici identificabili e riconducibili in modo univoco al soggetto chiamante — superando la pratica consolidata delle numerazioni anonime o affidate a terzi. Se l’AGCOM accerta chiamate da numeri non autorizzati, può ordinare la sospensione immediata delle linee coinvolte.
Perché la proposta di estensione alle TLC è arrivata adesso
La risposta è nella parola che descrive meglio l’evoluzione del mercato: multiutility. La maggior parte delle grandi aziende opera oggi su entrambi i fronti — energia e connettività — con offerte convergenti che combinano luce, gas, fibra e telefonia in un unico pacchetto. In questo scenario, una norma che limita il telemarketing solo per un settore genera un’asimmetria competitiva immediata.
Asstel, l’associazione che rappresenta le imprese TLC in Italia, ha già sollevato il problema in Parlamento, chiedendo un subemendamento che garantisse parità di condizioni. L’argomento è diretto: un operatore energetico può chiamare liberamente il vostro numero per proporre un contratto di telefonia — e concluderlo — mentre un operatore TLC non può fare altrettanto per i propri servizi. È una distorsione reale, non solo teorica.
Gli emendamenti depositati oggi vanno esattamente in questa direzione: uniformare le regole, azzerare il vantaggio asimmetrico, applicare alle TLC gli stessi vincoli già validi per l’energia. L’iter non è ancora chiuso — servono i pareri governativi prima dell’approvazione tecnica in Senato — ma la convergenza trasversale tra maggioranza e opposizione suggerisce un percorso meno accidentato del solito.
Le misure già operative: anti-spoofing e numerazioni dedicate
Nel frattempo, l’AGCOM si è mossa su un fronte parallelo. Con la delibera n. 106/25/CONS del maggio 2025, l’Autorità ha introdotto il blocco delle chiamate internazionali con numero di rete fissa italiano falsificato. Dal 19 agosto 2025 al primo monitoraggio, 43 milioni di chiamate sono state filtrate — il 5,74% del totale ricevuto dagli italiani in quel periodo. Dal 19 novembre 2025, il blocco si è esteso alle chiamate mobili dall’estero con numero italiano finto: nei primi tre giorni, una media di 7,46 milioni di chiamate al giorno sono state intercettate dai quattro principali gestori.
A completare il quadro tecnico, con la delibera n. 21/26/CIR del 14 aprile 2026, l’AGCOM ha aggiornato il Piano Nazionale di Numerazione introducendo la sperimentazione di prefissi brevi dedicati esclusivamente al telemarketing legale. L’obiettivo è rendere immediatamente riconoscibili le chiamate commerciali legittime, distinguendole da quelle fraudolente.
Cosa manca ancora — e perché le tutele non sono ancora complete
Adiconsum accoglie il decreto Bollette come un passo nella direzione giusta, ma solleva due obiezioni che meritano attenzione. La prima riguarda i consensi pregressi: le aziende potranno continuare a chiamare i consumatori che, al momento della stipula del vecchio contratto, avevano firmato l’autorizzazione a ricevere offerte commerciali. Una clausola standard in quasi tutti i contratti degli ultimi anni. Il rischio concreto è che milioni di utenti restino raggiungibili semplicemente perché non hanno mai revocato un consenso che probabilmente non ricordano nemmeno di aver dato.
La seconda obiezione è più strutturale. Per Adiconsum, una tutela costruita settore per settore — prima l’energia, poi eventualmente le TLC, poi chissà cosa — non è sufficiente. La proposta dell’associazione è inserire le nuove regole direttamente nel Codice del Consumo, rendendole valide in modo uniforme per tutti i mercati e tutti i servizi. Un’architettura normativa che non lasci spiragli settoriali. Fino a quel momento, il sistema resta frammentato.
FAQ
Dal 19 giugno 2026, un operatore telefonico può ancora chiamarmi per proporre offerte? Se le regole resteranno quelle attuali — senza l’approvazione dell’emendamento di estensione alle TLC — sì. Il divieto del DL Bollette si applica finora solo al settore energia. Gli emendamenti depositati oggi in commissione Finanze al Senato puntano a cambiarlo, ma l’iter parlamentare non è ancora concluso.
Cosa succede se firmo un contratto a seguito di una chiamata non autorizzata? Per il settore energetico, dal 19 giugno 2026, quel contratto è automaticamente nullo. Non produce effetti legali e non dovete rispettarne i termini. Spetta all’azienda dimostrare di avere il vostro consenso preventivo.
Come faccio a revocare i consensi commerciali già firmati? Potete inviare una raccomandata o una PEC all’operatore dichiarando la revoca del consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing. Dal ricevimento della richiesta, l’azienda non può più contattarvi per offerte commerciali. La procedura esatta varia per operatore; il Garante per la Privacy fornisce indicazioni aggiornate sul proprio sito.
L’AGCOM può bloccare un operatore che usa numeri falsi? Sì. Il DL Bollette attribuisce all’AGCOM il potere di ordinare la sospensione immediata delle linee telefoniche utilizzate per chiamate con numerazioni non conformi. Una misura già sperimentata — con risultati concreti — nel contrasto alle chiamate internazionali con numero italiano falsificato.
Fonti
Il Sole 24 Ore — ilsole24ore.com I-Com Istituto per la Competitività — i-com.it Adiconsum — adiconsum.it ItaliaOggi —